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    Calcolo Indennità di Malattia INPS 2026

    Scopri quanto ti spetta durante l'assenza per malattia: carenza a carico del datore, 50% e 66.66% dell'INPS.

    Max 180 giorni/anno indennizzabili.

    Come funziona l'indennità di malattia

    In caso di malattia il lavoratore dipendente riceve un'indennità sostitutiva dello stipendio, pagata in parte dal datore di lavoro e in parte dall'INPS. La normativa è disciplinata dal DL 663/1979 e dai CCNL.

    Le percentuali di indennizzo

    • Giorni 1-3 (carenza): a carico del datore secondo CCNL, spesso al 100%. L'INPS non paga.
    • Giorni 4-20: 50% della retribuzione media a carico INPS.
    • Giorni 21-180: 66.66% a carico INPS.
    • Oltre 180 giorni/anno: nessuna indennità INPS; possibile aspettativa non retribuita o pensione di invalidità.

    Integrazione CCNL

    La maggior parte dei CCNL prevede un'integrazione dell'INPS fino al 100% della retribuzione per un periodo variabile (in genere 6 mesi). Anche dopo la malattia, se il rapporto cessa, puoi valutare la NASpI.

    Domande frequenti

    L'indennità di malattia è una prestazione previdenziale erogata dall'INPS al lavoratore dipendente che si assenta dal lavoro per motivi di salute certificati. La normativa (DL 663/1979 e CCNL) prevede una struttura a scaglioni: giorni di carenza a carico del datore, poi indennità INPS al 50% e al 66,66%, con integrazioni contrattuali che nella maggior parte dei CCNL portano il netto vicino al 100% dello stipendio. In questa guida analizziamo calcolo esatto, procedura di certificazione, visite fiscali, comporto e casi particolari.

    Come si calcola l'indennità: la formula ufficiale

    La base di calcolo è la retribuzione media giornaliera dell'ultimo mese, ottenuta dividendo la retribuzione lorda del mese precedente all'evento per le giornate retribuite (di norma 26 per operai, 30 per impiegati). Alcuni CCNL includono ratei di tredicesima, quattordicesima e mensilità aggiuntive nel calcolo.

    Percentuali applicate: giorni 1-3 (carenza) a carico datore secondo CCNL, giorni 4-20 al 50% INPS, giorni 21-180 al 66,66% INPS. Dopo il 180° giorno l'INPS non paga più e scatta l'aspettativa non retribuita o l'eventuale valutazione per invalidità.

    L'importo lordo INPS è soggetto a IRPEF con aliquota marginale del lavoratore (senza detrazioni per lavoro dipendente pieno). Le trattenute INPS sull'indennità sono già state versate dal datore, quindi non ci sono contributi da sottrarre.

    Integrazione CCNL: quanto porta al netto

    La maggior parte dei CCNL prevede che il datore integri fino al 100% della retribuzione, spesso senza limiti di durata entro il periodo di comporto. Verifica sempre gli articoli sull'indennità di malattia del tuo CCNL specifico.

    CCNLIntegrazione 1-3° gg4-20° gg21-180° gg
    Metalmeccanici Industria100%100% (integra al 50 INPS)100% (integra al 66)
    Commercio Confcommercio100%100% per 180 gg100% per 180 gg
    Edilizia Industria50-100%80%80%
    Chimici Farmaceutici100%100%100%
    Studi Professionali100%75-100%75-100%

    Procedura di certificazione e visite fiscali

    • Il medico curante invia telematicamente il certificato all'INPS; il lavoratore comunica solo il numero di protocollo al datore entro 2 giorni.
    • Fasce di reperibilità visita fiscale settore privato: 10-12 e 17-19 tutti i giorni, festivi inclusi.
    • Fasce di reperibilità settore pubblico: 9-13 e 15-18 tutti i giorni.
    • Assenza alla visita fiscale non giustificata: perdita del 100% dell'indennità INPS per i primi 10 giorni, poi 50% per i giorni successivi.
    • Uscita dall'abitazione durante le fasce solo per motivate ragioni (visite mediche, esami) documentabili.

    Comporto: il periodo di conservazione del posto

    Il comporto è il periodo massimo entro il quale il datore non può licenziare il lavoratore malato. Varia per CCNL da un minimo di 180 giorni (turismo) a un massimo di 730 giorni (metalmeccanici oltre 5 anni di anzianità). Al superamento, il datore può recedere per giusta causa.

    Il comporto si calcola su periodo mobile (di norma 3 anni) o su anno solare secondo il CCNL. Malattie brevi e ripetute concorrono al totale; alcune condizioni gravi (oncologiche, dialisi, sclerosi multipla) beneficiano di comporto raddoppiato o non computabile.

    Prima dello scadere del comporto è possibile chiedere aspettativa non retribuita (durata CCNL, di norma 6-12 mesi) che sospende il computo del comporto stesso.

    Altre Domande Frequenti

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